IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 14.03.2003 ,
tra
la Merloni Elettrodomestici S.p.A. rappresentata da:
Cavalli Giuseppe, Cola Enrico, Milone Davide, Ranieri Cesare, Rosini Massimo e Stango Angelo.
e da una delegazione composta da:
Buldrini Stefano, Corbino Loredana, De Giorgi Andrea, Dolce Daniele, Esposito Giancarlo, Falcolini Alessandro, Guarino Nestore, Grondona Gianluca, Onorato Michele, Stagno Pietro,Torselletti Luciano.
assistita dalle Associazioni degli Industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Caserta e Torino nelle persone di : Polacchini Marcello, Centofanti Paolo, Izzi Giuseppe, Bondesan Paolo, Chiello Lorenzo, Fenuil Gabriele
e
la FIM – FIOM – UILM nazionali nelle persone di Luciano Falchi, Adolfo Pierotti, Francesca Re David, Elisa Cancellieri, Mario Ghini, il coordinamento nazionale delle RSU e le Organizzazioni Sindacali Territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Caserta e Torino, rappresentate come risulta dalle sottoscrizioni,
è stata raggiunta la seguente intesa:
PREMESSA
Il presente accordo conferma la scelta di adottare il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento a tutela delle condizioni dei lavoratori e di competitività dell’Azienda.
Le parti pertanto riconfermano il modello di relazioni industriali così articolato:
a) Sistema informativo
b) Sistema partecipativo
c) Relazioni industriali
d) Sistema di flessibilità/orario
e) Sistema premiante
A) SISTEMA INFORMATIVO
Materie di pertinenza del Comitato Aziendale Europeo
- materie economiche, industriali e sociali che per il loro carattere globale è utile che siano affrontate a tale livello, così come previsto dall’accordo istitutivo del Comitato Aziendale Europeo del luglio 1996;
- attuazione e andamento dell’accordo sul Codice di Condotta del 17 dicembre 2001.
Materie di pertinenza del livello nazionale
- scenario macroeconomico del settore;
- andamento dei mercati;
- prospettive del Gruppo;
- investimenti per linee di prodotto e per processo produttivo;
- innovazioni di prodotto e di processo;
- andamento occupazionale;
- andamento del premio di risultato
- informazioni sugli investimenti relativi alla formazione professionale e all’ambiente ed alla sicurezza;
- attuazione e andamento sul Codice di Condotta del 17 – 12 – 2001;
- volumi produttivi attesi e realizzati;
- fattori di competitività.
Materie di pertinenza del livello di stabilimento
- prospettive del gruppo;
- prospettive dello stabilimento;
- investimenti di prodotto, di processo, di ambiente e sicurezza;
- andamento occupazionale;
- dinamiche professionali;
- processi di esternalizzazione;
- dinamiche orari, applicazione della flessibilità prevista dall’attuale accordo, innovazioni nell’organizzazione del lavoro;
- andamento del premio di risultato;
- progetti formativi;
- volumi produttivi attesi e realizzati;
- fattori di competitività.
A fronte di significative variazioni sulle tematiche su esposte si darà luogo ad un’informativa preventiva alle organizzazioni sindacali ed alle RSU.
Modalità e tempi dell’informativa.
- informativa nazionale: di norma entro il primo quadrimestre;
- informativa di stabilimento: di norma entro il mese di giugno:
Qualora si verificassero situazioni eccezionali, può essere richiesta, da una delle parti, un’incontro al di fuori dei tempi sopra definiti.
B) IL SISTEMA PARTECIPATIVO
Il sistema si basa sulla istituzione di organismi partecipativi a composizione mista con compiti informativi e/o propositivi.
Organismi nazionali:
- Commissione paritetica nazionale;
- Commissione nazionale per la formazione;
- Commissione nazionale per le pari opportunità.
Organismi territoriali:
- Commissione territoriale per il contenzioso attinente il premio di risultato.
Organismi aziendali:
- Commissione aziendale paritetica;
- Commissione aziendale per l’ambiente e la sicurezza;
- Commissione aziendale per i servizi e la ristorazione.
I componenti di detti organismi nella loro attività dovranno operare coerentemente con i principi di partecipazione che ispirano il presente accordo.
Data la natura delle informazioni che verranno fornite, i componenti dei vari organismi partecipativi si impegnano alla riservatezza di cui all’art. 2105 del codice civile.
Per l’espletamento delle attività degli organismi aziendali i rappresentanti dei lavoratori fruiranno di permessi sindacali fino ad un massimo di 200 ore annue complessive per ogni unità produttiva.
Tale monte ore è omnicomprensivo di quanto previsto dalla normativa vigente .
In tali organismi confluiscono tutte le attività svolte dai comitati già in essere nelle varie realtà produttive.
Qualora le Commissioni aziendali siano attivate su richiesta della Direzione Aziendale, le relative ore di attività non sono da considerarsi a carico del monte ore annuo a disposizione di ciascuna unità produttiva.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dell’azienda e da 6 rappresentanti sindacali di cui 3 responsabili nazionali di settore e 3 facenti parte delle organizzazioni territoriali di FIM – FIOM – UILM.
Tale commissione si riunirà normalmente trimestralmente con partecipazione non delegabile.
In tale sede verranno approfonditi i temi relativi all’andamento ed alle prospettive dell’Azienda, con particolare riguardo a:
- scelte strategiche del gruppo;
- evoluzione del mercato;
- funzionamento del sistema di partecipazione previsto dagli accordi di gruppo;
- verifica sull’andamento del sistema premiante.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
La Commissione Paritetica Nazionale per la Formazione è composta da 3 rappresentanti dell’Azienda e da 3 responsabili nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM – FIOM – UILM.
Essa costituirà sede di conoscenza e di discussione del piano formativo aziendale.
Proporrà programmi formativi per i delegati sindacali e per i componenti delle commissioni aziendali. Fra questi verranno privilegiati confronti ed esperienze tra i diversi stabilimenti del gruppo.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SULLE PARI OPPORTUNITA’
La Commissione Paritetica Nazionale sulle Pari Opportunità è composta da 3 rappresentanti dell’Azienda e da 3 rappresentanti di FIM – FIOM – UILM nominati dalle segreterie nazionali.
Tale Commissione si riunirà di norma trimestralmente con partecipazione non delegabile.
La Commissione avrà il compito di :
- analizzare i dati relativi alla presenza femminile nelle realtà del Gruppo al fine di prevenire possibili discriminazioni;
- proporre iniziative di informazione allo scopo di promuovere atteggiamenti coerenti con i principi ispiratori delle pari opportunità;
- individuare e proporre, di concerto con la Commissione nazionale per la Formazione di cui al presente accordo , esperienze formative finalizzate allo sviluppo professionale delle donne nell’organizzazione aziendale;
- proporre azioni positive conformi ai principi di cui all’art. 1 Legge 125/91;
- proporre la sperimentazione di sistemi di orario flessibile per il personale che consentano di coniugare le esigenze aziendali con quelle soggettive.
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL CONTENZIOSO ATTINENTE IL PREMIO DI RISULTATO
La Commissione territoriale interverrà per tentare di risolvere l’eventuale contenzioso in tema di premio di risultato prima dell’attivazione della Commissione nazionale.
Essa potrà essere attivata sia dalle RSU che dall’Azienda.
Sarà composta in misura paritetica da 6 rappresentanti di FIM - FIOM - UILM (di cui 3 componenti della segreteria territoriale e 3 delle RSU) e da 6 rappresentanti aziendali.
COMMISSIONE AZIENDALE PARITETICA
La Commissione si riunirà di norma con cadenza bimestrale ed è composta in misura paritetica da rappresentanti di FIM - FIOM - UILM e da rappresentanti aziendali, nel numero massimo complessivo di 12 componenti.
Nell’ambito di uno spirito partecipativo, presupposto essenziale per la funzionalità e lo sviluppo dell’operatività, la Commissione si confronta sulle seguenti tematiche:
- informazione da parte dell’Azienda sull’attività in essere in tema di miglioramento della qualità;
- linee guida seguite nello svolgimento del piano di miglioramento;
- andamento delle attività svolte;
- esame della partecipazione alle attività di cui sopra;
- fattori critici in tema di qualità e conseguente attività di intervento;
- analisi delle difettosità riscontrate sui prodotti;
- difettosità dei prodotti a livello dei singoli mercati e loro significato in termini di Marketing;
- analisi delle esigenze formative e della crescita professionale dei lavoratori in relazione alle problematiche affrontate in tema di qualità, produttività, redditività e organizzazione del lavoro;
- monitoraggio sull’andamento dei parametri, definiti dal presente accordo, che hanno ricadute salariali;
- analisi delle problematiche della produzione, ivi incluse quelle relative ai tempi e metodi, organizzazione del lavoro e orario di lavoro;
- eventuali effetti sulla produttività dei macroinvestimenti in macchinari direttamente sostitutivi dell’impiego di manodopera.
La commissione può richiedere ulteriori informazioni e può essere convocata da ambo le parti.
I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito in materia dall’art. 2105 c.c.
COMMISSIONE AZIENDALE PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione aziendale per l’Ambiente e la Sicurezza sarà composta da 3 rappresentanti per l’Azienda e da 3 rappresentanti di FIM - FIOM – UILM, oltre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nominati ai sensi del d.lgs. 626/94.
La Commissione Aziendale per l’Ambiente e la Sicurezza avrà le seguenti competenze:
- verificare con cadenza trimestrale, la natura degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, la tipologia delle cause, il loro indice di frequenza e di gravità, individuando interventi idonei qualora se ne ravvisasse la necessità;
- programmare congiuntamente incontri di sensibilizzazione e/o formazione dei lavoratori sulle cautele da osservarsi a fronte di rischi generali o specifici collegati ad attività lavorative;
- verificare i risultati dell’utilizzo dei dispositivi di protezione sia a carattere individuale che collettivo esistenti all’interno delle singole unità;
- verificare in maniera sintetica l’applicazione del piano sanitario operante all’interno dell’Azienda nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza proprio di ogni lavoratore;
- proporre, prioritariamente per i componenti della Commissione l’effettuazione di corsi di formazione in matteria di ambiente e sicurezza, secondo i programmi di volta in volta concordati;
- proporre indagini sull’ambiente di lavoro e la sicurezza degli stabilimenti ed accertamenti medico specialistici;
Si precisa che le ore utilizzate dalla Commissione, che vedono la partecipazione congiunta delle parti in materia di sicurezza sul lavoro, saranno a carico dell’Azienda.
COMMISSIONE AZIENDALE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE
La Commissione Aziendale per i servizi e la ristorazione espleterà una specifica attività di controllo nei locali cucina e loro pertinenze, allo scopo di segnalare alla Direzione di stabilimento eventuali suggerimenti e/o richieste.
La Commissione esaminerà il menù e, se del caso, in accordo con la Direzione Aziendale, proporrà variazioni nell’ambito delle compatibilità economiche.
I componenti della Commissione, autorizzati all’attività di controllo di cui sopra, dovranno essere muniti di idoneo certificato sanitario.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza trimestrale.
La Commissione è composta da un preposto aziendale e da 3 rappresentanti di FIM – FIOM – UILM.
In casi particolari potrà essere richiesto l’intervento di un rappresentante della società di ristorazione.
C) RELAZIONI INDUSTRIALI
COORDINAMENTO NAZIONALE FIM – FIOM – UILM DELLE RSU DEL GRUPPO MERLONI
Si ribadisce l’efficacia del coordinamento nazionale di gruppo delle RSU ed i componenti passano da 26 a 29 in funzione dell’acquisizione dello stabilimento di Bergamo.
I segretari nazionali, al fine di un buon funzionamento di tale istituto, comunicheranno all’azienda con congruo anticipo, sia eventuali variazioni dei facenti parte del coordinamento sia il giorno della riunione.
I componenti del coordinamento hanno diritto per l’espletamento del loro mandato a permessi retribuiti pari a complessive 1.115 ore annue.
D) SISTEMA DI FLESSIBILITA’
D1) ORARIO DI LAVORO
Le parti confermano il proprio impegno a ricercare sito per sito soluzioni utili a dare risposti efficaci a far fronte alla variabilità del mercato, utilizzando elementi di flessibilità contrattata che concili le esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Pertanto, al fine di aumentare la competitività dell’impresa e di salvaguardare e favorire il mantenimento e lo sviluppo occupazionale concordano quanto segue:
- Si conferma il pacchetto di n. 7 giornate di flessibilità, con 6 ore effettivamente lavorate a fronte di 8 ore recuperate le cui modalità di attuazione verranno concordate a livello aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 5 D.G., sez. III, del vigente CCNL Metalmeccanici;
. la flessibilità negativa verrà recuperata nell’arco dell’anno;
. la flessibilità positiva effettuata nell’ultimo quadrimestre potrà essere recuperata, in via eccezionale, come flessibilità negativa nel primo quadrimestre dell’anno successivo;
. nel caso in cui si verificassero problematiche nell’attuazione di quanto sopra, verrà adita la Commissione paritetica nazionale.
- Banca ore: L’implementazione della banca ore decorre dal 1.4.2003.
I lavoratori dovranno dichiarare all’ufficio del personale, entro il mese di aprile 2003, se le ore prestate in straordinario oltre le 32 ore annue, dovranno essere accantonate in “Banca ore” o essere retribuite.
Tale dichiarazione produrrà i suoi effetti fino a nuova comunicazione.
- Implementazione di spettri generali di orario e sue modalità di assunzione, eventuali necessità di effettuare due settimane di chiusura collettiva nel mese di agosto saranno concordate nelle sedi locali con la RSU e le strutture territoriali del sindacato in relazione alle specifiche necessità degli stabilimenti.
- Lavoro straordinario 6° e 7° livello.
Premesso che tale fattispecie è regolamentata dal vigente CCNL, l’Azienda s’impegna a valorizzare la funzione direttiva propria di tali livelli, attraverso un’idonea valutazione di obiettivi individuali, condivisi e raggiunti nel corso dell’anno, a cui eventualmente collegare sistemi di riconoscimento.
D2) CONTRATTI A TERMINE
In considerazione che il ricorso all’istituto del contratto a tempo determinato, che l’azienda privilegia rispetto al lavoro interinale, ha prodotto negli ultimi anni un significativo numero di rapporti a tempo indeterminato,
le parti
nell’ambito di quanto previsto dall’attuale CCNL, riconfermano il proprio interesse a proseguire nel processo di consolidamento dell’occupazione attraverso un confronto periodico sulle prospettive produttive, occupazionali e professionali all’interno delle singole realtà produttive.
Pertanto l’Azienda procederà nel corso del primo semestre di ogni anno ad un confronto, in ogni singolo stabilimento, con le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente accordo per:
a) una verifica sull’andamento dei volumi e delle varie tipologie produttive che hanno determinato la necessità di ricorrere a contratti a tempo determinato e/o contratti interinali;
b) la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, della quota di lavoratori funzionale ai volumi ed alle tipologie produttive consolidate anche in relazione agli eventuali effetti derivanti da uscite di personale.
A parità di mansioni verranno consolidati i contratti di quei lavoratori che, nell’arco di 36 mesi precedenti la verifica, si distinguono per i seguenti criteri:
- più rapporti di lavoro a termine, anche con contratto interinale;
- maturato complessivamente una maggiore anzianità aziendale;
- periodi continuativi pari o superiori a 11 mesi.
A tal fine, l’Azienda di norma, in caso di assunzione con contratto a termine, attingerà tra quei lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro a termine con la Merloni.
Dopo le verifiche effettuate nelle singole unità produttive, l’Azienda incontrerà le Organizzazioni Sindacali in sede di commissione nazionale allo scopo di monitorare l’esito e la congruità delle stesse.
Inoltre, in quei siti produttivi, ove ad oggi il numero dei contratti a termine è particolarmente elevato, si attiveranno a breve i confronti di cui sopra finalizzati al consolidamento occupazionale.
Ancora, per un maggiore consolidamento occupazionale, si potrà procedere all’utilizzo dell’istituto del contratto part-time verticale a tempo indeterminato con durata non inferiore a 6 mesi. Questi lavoratori avranno la precedenza, qualora lo richiedano, nelle assunzioni a tempo pieno.
Infine, agli effetti di quanto previsto dall’art.4 della disciplina generale sez. III in tema di mobilità professionale, verranno considerati i periodi lavorativi prestati con contratto a tempo determinato, anche part time, nell’anno precedente all’assunzione a tempo indeterminato.
E) AMBIENTE DI LAVORO
L’Azienda, nel ribadire la propria costante attenzione e la particolare sensibilità prestata ai problemi legati all’igiene e alla sicurezza nel lavoro, nonché all’impatto ambientale dei propri processi produttivi, riconferma la piena disponibilità a consultare preventivamente e tempestivamente su dette tematiche le RLS . In particolare viene evidenziato come, nel corso degli ultimi anni, siano intervenute importanti modifiche impiantistiche che hanno consentito, tramite l’utilizzo di processi a più avanzata tecnologia, un sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente lavorativo.
Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile sia grazie alle azioni di coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sia grazie a interventi tecnici e organizzativi, tra i quali in particolare l’installazione di nuove linee di montaggio, ideate secondo le indicazioni previste dal D. Lgs. 626/94 e sue successive modifiche, nonché dal DPR 459/96, che hanno consentito di ridurre in maniera considerevole i rischi .
Le analisi fonometriche effettuate negli ambienti di lavoro hanno dimostrato come i livelli di esposizione professionale siano mediamente più bassi rispetto a quelli degli anni precedenti.
Per quanto riguarda il microclima degli ambienti di lavoro, le più recenti valutazioni hanno evidenziato un sensibile miglioramento degli standard qualitativi di benessere termo-igrometrico (raggiunti tramite interventi tecnici specifici) grazie all’installazione di nuovi forni di verniciatura.
In ogni caso l’Azienda, intende, per i prossimi anni, effettuare ulteriori interventi volti ad ottenere un continuo miglioramento delle condizioni microclimatiche sia attraverso l’innovazione dei processi produttivi, sia mediante miglioramenti tecnici.
Quanto sopra con il coinvolgimento delle RLS nella valutazione degli specifici interventi tecnici atti a migliorare particolari condizioni di disagio che possano eventualmente emerge dalle indagini microclimatiche effettuate da enti tecnici specializzati nei vari siti produttivi.
Considerato che i vari stabilimenti hanno caratteristiche strutturali diverse e che quindi le situazioni di eventuale disagio termoclimatico sono sensibilmente diverse tra uno stabilimento e l’altro, gli interventi tecnico organizzativi volti a migliorare il benessere termo-igrometrico verranno prioritariamente effettuati negli stabilimenti nei quali l’indagine microclimatica ha rivelato la situazione più critica e verranno via via estesi agli altri siti produttivi a mano a mano che saranno stati verificati i risultati degli interventi effettuati .
Infine l’impegno aziendale si concretizzerà con la realizzazione di un continuo miglioramento delle condizioni ambientali la cui efficienza sarà verificata fino all’ottenimento della certificazione ISO 14001
F) SISTEMA PREMIANTE – PREMIO DI RISULTATO
Le parti, nella continuità del processo iniziato con l’accordo del 21.9.1993 e continuato con l’accordo del 1.7.1998 e nella consapevolezza che il miglioramento della qualità, della produttività e della competitività dell’azienda, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro sono obiettivi irrinunciabili e conseguibili con la reciproca collaborazione, definiscono i parametri del Premio di Risultato (PdiR) ed i rispettivi valori economici riportati in cifra lorda come da allegato 1.
Il PdiR è correlato con un meccanismo di variabilità crescente all’andamento reddituale della Società ed al raggiungimento di obiettivi di qualità e di produttività dei singoli stabilimenti.
Il PdiR previsto dall’allegato1 sarà condizionato al conseguimento di una differenza fra costo e valore della produzione del conto economico del bilancio Merloni Elettrodomestici di almeno 10 milioni di Euro.
Per quanto concerne il parametro della produttività, laddove si verifichi un raggiungimento solo parziale dell’obbiettivo prefissato nei singoli anni, per il periodo di vigenza del presente accordo risultante dall’allegato 1, il premio verrà abbattuto in misura pari alla percentuale di mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Nel caso di superamento degli obiettivi, il premio verrà riconosciuto in misura pari alla percentuale di superamento fino ad un massimo del 30%.
Per ogni anno di vigenza del presente accordo, al mantenimento dei risultati raggiunti nel 1997 in tema di produttività e qualità verrà erogata una cifra di euro 568,00 lordi annue .
Per ogni anno di vigenza del presente accordo al mantenimento dei risultati raggiunti nel 2001 in tema di produttività e qualità verrà erogata una cifra di euro 826,00 lordi annui.
Specificamente all’anno 2002, oltre al conguaglio per il raggiungimento di una somma totale pari a euro 156,00 lordi verrà erogata una somma pari a euro 258,00 lordi, e comunque per complessivi 2014,00 euro lordi. Tale importo è comprensivo delle somme previste nei punti precedenti.
Al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, le erogazioni delle quote derivanti dal parametro della produttività avverranno quadrimestralmente sotto forma di acconti pari al 90% dello stesso con le competenze del mese di aprile, agosto e dicembre, con successivo conguaglio nel mese di maggio dell’anno successivo.
Per la quota del premio legato al parametro della qualità l’erogazione del premio avverrà mensilmente.
Nel periodo di sperimentazione (anno 2003), gli eventuali superi rispetto all’obiettivo mensile dell’IMQ, saranno accantonati ai soli fini di un eventuale utilizzo a compensazione di risultati mensili negativi, che non consentono l’accesso al premio, all’interno dello stesso quadrimestre.
Nel caso in cui tali superi non dovessero essere sufficienti a coprire i risultati negativi di cui sopra saranno riattribuiti ai mesi di realizzazione per il calcolo della maggiorazione .
Infine, per quanto riguarda la quota del premio derivante dal parametro della redditività, l’erogazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di maggio dell’anno seguente a quello di riferimento, una volta verificati i bilanci della società.
Per il personale di Sede e di Filiale, la quota del PdiR relativa ai parametri di produttività e di qualità, verrà erogata sulla base del risultato medio conseguito dalle unità produttive.
A fronte di assunzioni nel corso dell’anno il PdiR verrà erogato in proporzione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
A fronte di dimissioni intervenute nel corso dell’anno, non verranno trattenuti gli anticipi del PdiR già erogati e per quanto riguarda il parametro della redditività, l’erogazione verrà effettuata pro-quota sulla base dei risultati dell’anno precedente .
Ai lavoratori a tempo determinato e ai lavoratori interinali (per il tramite della società interinale) verrà erogata la quota del PdiR relativa al parametro della produttività con peso pari al 40% su base quadrimestrale, in riferimento alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo relativo al quadrimestre considerato. Mentre il restante 60% al parametro della qualità verrà erogato mensilmente come da formula descritta nell’allegato 1,
Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time il PdiR sarà erogato in misura proporzionale all’orario di lavoro effettuato.
In relazione alla particolare natura, il PdiR non fa parte della base di calcolo del TFR e non è computabile ai fini e per gli effetti di qualsiasi istituto contrattuale e di legge, diretto, indiretto e differito, avendo le parti voluto ricomprendere nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.
Le OO.SS e le RSU si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza, ai sensi delle norme civili e penali in materia, su tutte le informazioni (metodi, cicli di lavoro, budget, ecc) ricevute dall’Azienda durante le fasi di negoziazione e di monitoraggio del presente accordo aziendale.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo resta in vigore quanto previsto dall’accordo integrativo aziendale del 1.7. 1998 che qui si intende richiamato.
G) INCIDENZA DELLE ASSENZE INDIVIDUALI SUL RISULTATO COLLETTIVO
La liquidazione del PdiR per una quota fino a 1756,00 euro lordi avverrà al raggiungimento degli obiettivi di cui all’allegato 1 e sulla scorta di un coefficiente di moltiplicazione determinato dalla presenza individuale sul posto di lavoro, rilevata nel corso dell’anno di riferimento, sulla base del meccanismo sotto riportato.
Per la determinazione della classe di assenteismo individuale saranno considerate esclusivamente le seguenti voci:
- carenze di malattia;
- malattia (esclusi i periodi di ricovero ospedaliero, i day-surgery, i day- hospital e conseguenti periodi di convalescenza e le patologie riguardanti il morbo di cooley, neoplasia ed emodialisi) .A tal fine il lavoratore fornirà all’Azienda le dovute informazioni che la medesima tratterà nel rispetto della legge 31-12-1996, n.675 sulla tutela della privacy
Classi di assenteismo Coefficienti
0 - 0 115
0,01 - 2 110
2,01 - 3 105
3,01 - 5 100
5,01 - 7 90
7,01 - 10 80
10,01 - 15 70
maggiore di 15,01 60
Le giornate di flessibilità positiva richieste nell’ambito di quelle concordate, sono considerate orario di lavoro e pertanto contribuiscono alla determinazione dell’indice individuale di presenza.
H) DECORRENZA E DURATA
Premesso che a livello aziendale non potrà essere avanzata alcuna rivendicazione che abbia come conseguenza l’assunzione di ulteriori impegni ed oneri sugli argomenti negoziati rispetto a quelli previsti dalle parti nel presente accordo e salvo quanto previsto per gli istituti contrattuali derivanti dai precedenti contratti integrativi aziendali, il presente accordo avrà validità fino al 31.12. 2005.
Copia del presente accordo verrà depositata a cura delle Associazioni degli Industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Caserta e Torino presso le rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro e presso le sedi provinciali dell’INPS e dell’INAIL, entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 della legge 23.5.1997 n.135.
I) QUOTA DI SERVIZIO SINDACALE
L’Azienda aderisce alla richiesta formulata dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo di effettuare ai lavoratori non iscritti a FIM – FIOM – UILM una trattenuta per il servizio sindacale contrattuale di € 25,00 euro da trattenere con le competenze del mese di giugno 2003.
I lavoratori non iscritti a FIM –FIOM – UILM che intendono aderire alla trattenuta, dovranno darne comunicazione scritta all’Azienda entro il 15-05-2003,con le modalità previste dall’allegato 3.a del CCNL 8-6-1999 dell’industria metalmeccanica.
Le quote di servizio sindacale trattenute con le modalità di cui sopra verranno versate dall’Azienda sul conto corrente che le sarà successivamente comunicato dalle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATO 1
Il premio di risultato sarà calcolato sulla base dell’andamento dei seguenti tre parametri: Redditività, Produttività e Qualità.
REDDITIVITA’
Ad esso sarà collegato una parte del premio pari al 30% del PdiR complessivo e sarà misurato a livello di gruppo.
Tale parametro è dato dalla differenza tra valore e costo della produzione ed è rilevabile dal Conto Economico del bilancio della Merloni Elettrodomestici certificato secondo le normative vigenti.
La quota di PdiR legata alla redditività assumerà nel quadriennio 2002 –2005 i seguenti valori lordi annui nominali
Redditività in milioni di Euro Importo Euro lordi annui
200 – 217 155
218 – 234 190
235 - 251 225
252 - 268 260
269 - 285 295
286 - 302 330
303 - 319 365
320 - 340 400
PRODUTTIVITA’
Ad esso sarà collegato una parte del premio annuale pari al 25% del PdiR complessivo e sarà misurata a livello di singolo stabilimento.
Tale parametro è dato dal rapporto tra l’indice base (consuntivo al 31.12 2002) e l’indice degli anni successivi,
Quantità livellate
Indice = ----------------------------------------------------------
Ore effettive lavorate – ore lavorate per altri
Dove:
“Quantità livellate” sono le quantità prodotte, riferite ad unità convenzionali che le rendono omogenee.
“Ore effettive” sono le ore effettuate dai lavoratori denominati “diretti”, dagli “indiretti” e da quelli denominati “costi fissi”.
In occasione dell’inserimento di lavoratori con contratto a tempo determinato, con contratto interinale e con CFL, le ore da questi sviluppate nella prima settimana di lavoro non verranno computate nell’ambito delle ore effettivamente lavorate.
La formula di cui sopra verrà depurata degli effetti conseguenti a macroinvestimenti (investimenti superiori a 50.000 Euro) in macchinari direttamente sostitutivi dell’impiego della manodopera.
Nel mese di gennaio di ogni anno, in ogni singolo stabilimento si incontreranno, la direzione Aziendale e le RSU per concordare gli strumenti atti a realizzare gli obiettivi prefissati dal presente accordo per l’anno in corso. Quanto concordato sarà oggetto di verifica di norma con cadenza trimestrale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono qui di seguito elencate alcune voci a cui fare riferimento per determinare gli incrementi di produttività:
- Eliminazione fasi di processo per innovazione materiali;
- Eliminazione fasi di processo per innovazione tecnologica;
- Riduzione scarti per innovazione materiali;
- Riduzione scarti per innovazione tecnologica;
- Riduzione scarti per miglioramento attrezzature;
- Riduzione scarti per organizzazione;
- Riduzione scarti per riprogettazione dei componenti;
- Riduzione setup per standardizzazione;
- Riduzione setup per organizzazione;
- Riduzione setup per innovazione tecnologica;
- Riduzione setup per miglioramento attrezzature;
- Riduzione setup per aumento dei volumi;
- Riduzione setup per migliori sistemi di programmazione;
- Saturazione impianti per volume;
- Saturazione impianti per migliore disposizione pezzi;
- Saturazione impianti per organizzazione;
- Miglioramento Handling per organizzazione;
- Miglioramento Handling per layout;
- Miglioramento qualità lavorativa;
- Miglioramento continuità nel processo;
- Cambiamento di metodi;
- Recupero insaturazioni;
- Riduzione microfermate
- Miglioramento delle prestazioni;
- Riduzione dei tempi per cambi di lavorazioni;
- Interventi di manutenzione preventiva;
- Minore assenteismo;
- Incremento della flessibilità dell’organizzazione produttiva;
- Snellimento e semplificazione dei processi aziendali.
La quota del PdiR relativa alla produttività assumerà i seguenti valori lordi annui nominali:
Anno Importo Euro lordi annui
2002 129
2003 194
2004 258
2005 336
Inoltre con le competenze del mese di maggio 2003 ai tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà erogata una somma una tantum di euro 103,00 lordi, proporzionata ai mesi di presenza nell’anno 2002. Tale somma una tantum non fa parte della base di calcolo del TFR e non è computabile ai fini e per gli effetti di qualsiasi istituto contrattuale e di legge, diretto, indiretto e differito, avendo le parti voluto ricomprendere nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.
In riferimento agli obiettivi di seguito indicati:
PRODUTTIVITA'
Sempre in riferimento agli obiettivi sopra indicati per i lavoratori con contratto a tempo determinato o interinale (quest’ultimi attraverso la società interinale di appartenenza ) si applicherà, in base a quanto stabilito nel capitolo “sistema premiante” la seguente tabella:
anno importo Euro lordi annui
2003 310
2004 413
2005 537
QUALITA’
Ad esso sarà collegato una parte del premio annuale pari al 45% del PdiR complessivo e sarà misurato a livello di singolo stabilimento.
Tale premio avrà obiettivi ed erogazione mensili .
Tale parametro è dato dall’IMQ per un fattore correttivo dovuto alle riparazioni
L’ingresso al premio è in funzione del raggiungimento dell’IMQ.
Il fattore correttivo “riparazioni” interviene in positivo fino ad un massimo del 133% del valore dell’IMQ realizzato ed in negativo fino ad un minimo del 45%.
(n. difetti primari x10) + (n. difetti secondari x 5)
IMQ = -------------------------------------------------------------- x 100
n. prodotti controllati
% Riparazioni si riferisce alle riparazioni dei prodotti sulle linee di montaggio e si intende una lavorazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto a ciclo.
Tale formula avrà un periodo di sperimentazione di 1 anno (2003), secondo le modalità specificate nel punto F) “sistema premiante”, ossia: gli eventuali superi rispetto all’obiettivo mensile dell’IMQ, saranno accantonati ai soli fini di un eventuale utilizzo a compensazione di risultati mensili negativi, che non consentono l’accesso al premio, all’interno dello stesso quadrimestre.
Nel caso in cui tali superi non dovessero essere sufficienti a coprire i risultati negativi di cui sopra saranno riattribuiti ai mesi di realizzazione per il calcolo della maggiorazione .
Infine, per quanto riguarda la quota del premio derivante dal parametro della redditività, l’erogazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di maggio dell’anno seguente a quello di riferimento, una volta verificati i bilanci della società.
Durante tale periodo di sperimentazione l’andamento applicativo e le sue conseguenze sui risultati saranno monitorati, a livello di stabilimento dalla Commissione paritetica aziendale, attraverso verifiche di norma quindicinali ovvero ogni qualvolta se ne verifichi la necessità con uno dei membri della RSU, e con monitoraggio semestrale a livello di gruppo con la Commissione Nazionale. Al termine della sperimentazione verrà effettuata una verifica a livello di Commissione nazionale.
Infine verrà attivata una Commissione a livello di stabilimento per verificare eventuali ricadute sulla professionalità derivanti da nuove organizzazioni e arricchimento di mansioni dovute a miglioramenti di standard qualitativi.
La quota del PdiR relativa alla qualità assumerà i seguenti valori lordi annui nominali:
Anno Importo Euro lordi annui
2002 232
2003 349
2004 465
2005 604
Sempre in riferimento ai seguenti obiettivi per i lavoratori con contratto a tempo determinato o interinale (quest’ultimi attraverso la società interinale di appartenenza ) si applicherà, in base a quanto stabilito nel capitolo “sistema premiante” la seguente tabella:
anno importo euro lordi annui
2003 465
2004 620
2005 806
.
Il giorno 14.03.2003 ,
tra
la Merloni Elettrodomestici S.p.A. rappresentata da:
Cavalli Giuseppe, Cola Enrico, Milone Davide, Ranieri Cesare, Rosini Massimo e Stango Angelo.
e da una delegazione composta da:
Buldrini Stefano, Corbino Loredana, De Giorgi Andrea, Dolce Daniele, Esposito Giancarlo, Falcolini Alessandro, Guarino Nestore, Grondona Gianluca, Onorato Michele, Stagno Pietro,Torselletti Luciano.
assistita dalle Associazioni degli Industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Caserta e Torino nelle persone di : Polacchini Marcello, Centofanti Paolo, Izzi Giuseppe, Bondesan Paolo, Chiello Lorenzo, Fenuil Gabriele
e
la FIM – FIOM – UILM nazionali nelle persone di Luciano Falchi, Adolfo Pierotti, Francesca Re David, Elisa Cancellieri, Mario Ghini, il coordinamento nazionale delle RSU e le Organizzazioni Sindacali Territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Caserta e Torino, rappresentate come risulta dalle sottoscrizioni,
è stata raggiunta la seguente intesa:
PREMESSA
Il presente accordo conferma la scelta di adottare il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento a tutela delle condizioni dei lavoratori e di competitività dell’Azienda.
Le parti pertanto riconfermano il modello di relazioni industriali così articolato:
a) Sistema informativo
b) Sistema partecipativo
c) Relazioni industriali
d) Sistema di flessibilità/orario
e) Sistema premiante
A) SISTEMA INFORMATIVO
Materie di pertinenza del Comitato Aziendale Europeo
- materie economiche, industriali e sociali che per il loro carattere globale è utile che siano affrontate a tale livello, così come previsto dall’accordo istitutivo del Comitato Aziendale Europeo del luglio 1996;
- attuazione e andamento dell’accordo sul Codice di Condotta del 17 dicembre 2001.
Materie di pertinenza del livello nazionale
- scenario macroeconomico del settore;
- andamento dei mercati;
- prospettive del Gruppo;
- investimenti per linee di prodotto e per processo produttivo;
- innovazioni di prodotto e di processo;
- andamento occupazionale;
- andamento del premio di risultato
- informazioni sugli investimenti relativi alla formazione professionale e all’ambiente ed alla sicurezza;
- attuazione e andamento sul Codice di Condotta del 17 – 12 – 2001;
- volumi produttivi attesi e realizzati;
- fattori di competitività.
Materie di pertinenza del livello di stabilimento
- prospettive del gruppo;
- prospettive dello stabilimento;
- investimenti di prodotto, di processo, di ambiente e sicurezza;
- andamento occupazionale;
- dinamiche professionali;
- processi di esternalizzazione;
- dinamiche orari, applicazione della flessibilità prevista dall’attuale accordo, innovazioni nell’organizzazione del lavoro;
- andamento del premio di risultato;
- progetti formativi;
- volumi produttivi attesi e realizzati;
- fattori di competitività.
A fronte di significative variazioni sulle tematiche su esposte si darà luogo ad un’informativa preventiva alle organizzazioni sindacali ed alle RSU.
Modalità e tempi dell’informativa.
- informativa nazionale: di norma entro il primo quadrimestre;
- informativa di stabilimento: di norma entro il mese di giugno:
Qualora si verificassero situazioni eccezionali, può essere richiesta, da una delle parti, un’incontro al di fuori dei tempi sopra definiti.
B) IL SISTEMA PARTECIPATIVO
Il sistema si basa sulla istituzione di organismi partecipativi a composizione mista con compiti informativi e/o propositivi.
Organismi nazionali:
- Commissione paritetica nazionale;
- Commissione nazionale per la formazione;
- Commissione nazionale per le pari opportunità.
Organismi territoriali:
- Commissione territoriale per il contenzioso attinente il premio di risultato.
Organismi aziendali:
- Commissione aziendale paritetica;
- Commissione aziendale per l’ambiente e la sicurezza;
- Commissione aziendale per i servizi e la ristorazione.
I componenti di detti organismi nella loro attività dovranno operare coerentemente con i principi di partecipazione che ispirano il presente accordo.
Data la natura delle informazioni che verranno fornite, i componenti dei vari organismi partecipativi si impegnano alla riservatezza di cui all’art. 2105 del codice civile.
Per l’espletamento delle attività degli organismi aziendali i rappresentanti dei lavoratori fruiranno di permessi sindacali fino ad un massimo di 200 ore annue complessive per ogni unità produttiva.
Tale monte ore è omnicomprensivo di quanto previsto dalla normativa vigente .
In tali organismi confluiscono tutte le attività svolte dai comitati già in essere nelle varie realtà produttive.
Qualora le Commissioni aziendali siano attivate su richiesta della Direzione Aziendale, le relative ore di attività non sono da considerarsi a carico del monte ore annuo a disposizione di ciascuna unità produttiva.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dell’azienda e da 6 rappresentanti sindacali di cui 3 responsabili nazionali di settore e 3 facenti parte delle organizzazioni territoriali di FIM – FIOM – UILM.
Tale commissione si riunirà normalmente trimestralmente con partecipazione non delegabile.
In tale sede verranno approfonditi i temi relativi all’andamento ed alle prospettive dell’Azienda, con particolare riguardo a:
- scelte strategiche del gruppo;
- evoluzione del mercato;
- funzionamento del sistema di partecipazione previsto dagli accordi di gruppo;
- verifica sull’andamento del sistema premiante.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE
La Commissione Paritetica Nazionale per la Formazione è composta da 3 rappresentanti dell’Azienda e da 3 responsabili nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM – FIOM – UILM.
Essa costituirà sede di conoscenza e di discussione del piano formativo aziendale.
Proporrà programmi formativi per i delegati sindacali e per i componenti delle commissioni aziendali. Fra questi verranno privilegiati confronti ed esperienze tra i diversi stabilimenti del gruppo.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SULLE PARI OPPORTUNITA’
La Commissione Paritetica Nazionale sulle Pari Opportunità è composta da 3 rappresentanti dell’Azienda e da 3 rappresentanti di FIM – FIOM – UILM nominati dalle segreterie nazionali.
Tale Commissione si riunirà di norma trimestralmente con partecipazione non delegabile.
La Commissione avrà il compito di :
- analizzare i dati relativi alla presenza femminile nelle realtà del Gruppo al fine di prevenire possibili discriminazioni;
- proporre iniziative di informazione allo scopo di promuovere atteggiamenti coerenti con i principi ispiratori delle pari opportunità;
- individuare e proporre, di concerto con la Commissione nazionale per la Formazione di cui al presente accordo , esperienze formative finalizzate allo sviluppo professionale delle donne nell’organizzazione aziendale;
- proporre azioni positive conformi ai principi di cui all’art. 1 Legge 125/91;
- proporre la sperimentazione di sistemi di orario flessibile per il personale che consentano di coniugare le esigenze aziendali con quelle soggettive.
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL CONTENZIOSO ATTINENTE IL PREMIO DI RISULTATO
La Commissione territoriale interverrà per tentare di risolvere l’eventuale contenzioso in tema di premio di risultato prima dell’attivazione della Commissione nazionale.
Essa potrà essere attivata sia dalle RSU che dall’Azienda.
Sarà composta in misura paritetica da 6 rappresentanti di FIM - FIOM - UILM (di cui 3 componenti della segreteria territoriale e 3 delle RSU) e da 6 rappresentanti aziendali.
COMMISSIONE AZIENDALE PARITETICA
La Commissione si riunirà di norma con cadenza bimestrale ed è composta in misura paritetica da rappresentanti di FIM - FIOM - UILM e da rappresentanti aziendali, nel numero massimo complessivo di 12 componenti.
Nell’ambito di uno spirito partecipativo, presupposto essenziale per la funzionalità e lo sviluppo dell’operatività, la Commissione si confronta sulle seguenti tematiche:
- informazione da parte dell’Azienda sull’attività in essere in tema di miglioramento della qualità;
- linee guida seguite nello svolgimento del piano di miglioramento;
- andamento delle attività svolte;
- esame della partecipazione alle attività di cui sopra;
- fattori critici in tema di qualità e conseguente attività di intervento;
- analisi delle difettosità riscontrate sui prodotti;
- difettosità dei prodotti a livello dei singoli mercati e loro significato in termini di Marketing;
- analisi delle esigenze formative e della crescita professionale dei lavoratori in relazione alle problematiche affrontate in tema di qualità, produttività, redditività e organizzazione del lavoro;
- monitoraggio sull’andamento dei parametri, definiti dal presente accordo, che hanno ricadute salariali;
- analisi delle problematiche della produzione, ivi incluse quelle relative ai tempi e metodi, organizzazione del lavoro e orario di lavoro;
- eventuali effetti sulla produttività dei macroinvestimenti in macchinari direttamente sostitutivi dell’impiego di manodopera.
La commissione può richiedere ulteriori informazioni e può essere convocata da ambo le parti.
I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito in materia dall’art. 2105 c.c.
COMMISSIONE AZIENDALE PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione aziendale per l’Ambiente e la Sicurezza sarà composta da 3 rappresentanti per l’Azienda e da 3 rappresentanti di FIM - FIOM – UILM, oltre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nominati ai sensi del d.lgs. 626/94.
La Commissione Aziendale per l’Ambiente e la Sicurezza avrà le seguenti competenze:
- verificare con cadenza trimestrale, la natura degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, la tipologia delle cause, il loro indice di frequenza e di gravità, individuando interventi idonei qualora se ne ravvisasse la necessità;
- programmare congiuntamente incontri di sensibilizzazione e/o formazione dei lavoratori sulle cautele da osservarsi a fronte di rischi generali o specifici collegati ad attività lavorative;
- verificare i risultati dell’utilizzo dei dispositivi di protezione sia a carattere individuale che collettivo esistenti all’interno delle singole unità;
- verificare in maniera sintetica l’applicazione del piano sanitario operante all’interno dell’Azienda nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza proprio di ogni lavoratore;
- proporre, prioritariamente per i componenti della Commissione l’effettuazione di corsi di formazione in matteria di ambiente e sicurezza, secondo i programmi di volta in volta concordati;
- proporre indagini sull’ambiente di lavoro e la sicurezza degli stabilimenti ed accertamenti medico specialistici;
Si precisa che le ore utilizzate dalla Commissione, che vedono la partecipazione congiunta delle parti in materia di sicurezza sul lavoro, saranno a carico dell’Azienda.
COMMISSIONE AZIENDALE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE
La Commissione Aziendale per i servizi e la ristorazione espleterà una specifica attività di controllo nei locali cucina e loro pertinenze, allo scopo di segnalare alla Direzione di stabilimento eventuali suggerimenti e/o richieste.
La Commissione esaminerà il menù e, se del caso, in accordo con la Direzione Aziendale, proporrà variazioni nell’ambito delle compatibilità economiche.
I componenti della Commissione, autorizzati all’attività di controllo di cui sopra, dovranno essere muniti di idoneo certificato sanitario.
La Commissione si riunirà di norma con cadenza trimestrale.
La Commissione è composta da un preposto aziendale e da 3 rappresentanti di FIM – FIOM – UILM.
In casi particolari potrà essere richiesto l’intervento di un rappresentante della società di ristorazione.
C) RELAZIONI INDUSTRIALI
COORDINAMENTO NAZIONALE FIM – FIOM – UILM DELLE RSU DEL GRUPPO MERLONI
Si ribadisce l’efficacia del coordinamento nazionale di gruppo delle RSU ed i componenti passano da 26 a 29 in funzione dell’acquisizione dello stabilimento di Bergamo.
I segretari nazionali, al fine di un buon funzionamento di tale istituto, comunicheranno all’azienda con congruo anticipo, sia eventuali variazioni dei facenti parte del coordinamento sia il giorno della riunione.
I componenti del coordinamento hanno diritto per l’espletamento del loro mandato a permessi retribuiti pari a complessive 1.115 ore annue.
D) SISTEMA DI FLESSIBILITA’
D1) ORARIO DI LAVORO
Le parti confermano il proprio impegno a ricercare sito per sito soluzioni utili a dare risposti efficaci a far fronte alla variabilità del mercato, utilizzando elementi di flessibilità contrattata che concili le esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Pertanto, al fine di aumentare la competitività dell’impresa e di salvaguardare e favorire il mantenimento e lo sviluppo occupazionale concordano quanto segue:
- Si conferma il pacchetto di n. 7 giornate di flessibilità, con 6 ore effettivamente lavorate a fronte di 8 ore recuperate le cui modalità di attuazione verranno concordate a livello aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 5 D.G., sez. III, del vigente CCNL Metalmeccanici;
. la flessibilità negativa verrà recuperata nell’arco dell’anno;
. la flessibilità positiva effettuata nell’ultimo quadrimestre potrà essere recuperata, in via eccezionale, come flessibilità negativa nel primo quadrimestre dell’anno successivo;
. nel caso in cui si verificassero problematiche nell’attuazione di quanto sopra, verrà adita la Commissione paritetica nazionale.
- Banca ore: L’implementazione della banca ore decorre dal 1.4.2003.
I lavoratori dovranno dichiarare all’ufficio del personale, entro il mese di aprile 2003, se le ore prestate in straordinario oltre le 32 ore annue, dovranno essere accantonate in “Banca ore” o essere retribuite.
Tale dichiarazione produrrà i suoi effetti fino a nuova comunicazione.
- Implementazione di spettri generali di orario e sue modalità di assunzione, eventuali necessità di effettuare due settimane di chiusura collettiva nel mese di agosto saranno concordate nelle sedi locali con la RSU e le strutture territoriali del sindacato in relazione alle specifiche necessità degli stabilimenti.
- Lavoro straordinario 6° e 7° livello.
Premesso che tale fattispecie è regolamentata dal vigente CCNL, l’Azienda s’impegna a valorizzare la funzione direttiva propria di tali livelli, attraverso un’idonea valutazione di obiettivi individuali, condivisi e raggiunti nel corso dell’anno, a cui eventualmente collegare sistemi di riconoscimento.
D2) CONTRATTI A TERMINE
In considerazione che il ricorso all’istituto del contratto a tempo determinato, che l’azienda privilegia rispetto al lavoro interinale, ha prodotto negli ultimi anni un significativo numero di rapporti a tempo indeterminato,
le parti
nell’ambito di quanto previsto dall’attuale CCNL, riconfermano il proprio interesse a proseguire nel processo di consolidamento dell’occupazione attraverso un confronto periodico sulle prospettive produttive, occupazionali e professionali all’interno delle singole realtà produttive.
Pertanto l’Azienda procederà nel corso del primo semestre di ogni anno ad un confronto, in ogni singolo stabilimento, con le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente accordo per:
a) una verifica sull’andamento dei volumi e delle varie tipologie produttive che hanno determinato la necessità di ricorrere a contratti a tempo determinato e/o contratti interinali;
b) la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, della quota di lavoratori funzionale ai volumi ed alle tipologie produttive consolidate anche in relazione agli eventuali effetti derivanti da uscite di personale.
A parità di mansioni verranno consolidati i contratti di quei lavoratori che, nell’arco di 36 mesi precedenti la verifica, si distinguono per i seguenti criteri:
- più rapporti di lavoro a termine, anche con contratto interinale;
- maturato complessivamente una maggiore anzianità aziendale;
- periodi continuativi pari o superiori a 11 mesi.
A tal fine, l’Azienda di norma, in caso di assunzione con contratto a termine, attingerà tra quei lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro a termine con la Merloni.
Dopo le verifiche effettuate nelle singole unità produttive, l’Azienda incontrerà le Organizzazioni Sindacali in sede di commissione nazionale allo scopo di monitorare l’esito e la congruità delle stesse.
Inoltre, in quei siti produttivi, ove ad oggi il numero dei contratti a termine è particolarmente elevato, si attiveranno a breve i confronti di cui sopra finalizzati al consolidamento occupazionale.
Ancora, per un maggiore consolidamento occupazionale, si potrà procedere all’utilizzo dell’istituto del contratto part-time verticale a tempo indeterminato con durata non inferiore a 6 mesi. Questi lavoratori avranno la precedenza, qualora lo richiedano, nelle assunzioni a tempo pieno.
Infine, agli effetti di quanto previsto dall’art.4 della disciplina generale sez. III in tema di mobilità professionale, verranno considerati i periodi lavorativi prestati con contratto a tempo determinato, anche part time, nell’anno precedente all’assunzione a tempo indeterminato.
E) AMBIENTE DI LAVORO
L’Azienda, nel ribadire la propria costante attenzione e la particolare sensibilità prestata ai problemi legati all’igiene e alla sicurezza nel lavoro, nonché all’impatto ambientale dei propri processi produttivi, riconferma la piena disponibilità a consultare preventivamente e tempestivamente su dette tematiche le RLS . In particolare viene evidenziato come, nel corso degli ultimi anni, siano intervenute importanti modifiche impiantistiche che hanno consentito, tramite l’utilizzo di processi a più avanzata tecnologia, un sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente lavorativo.
Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile sia grazie alle azioni di coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sia grazie a interventi tecnici e organizzativi, tra i quali in particolare l’installazione di nuove linee di montaggio, ideate secondo le indicazioni previste dal D. Lgs. 626/94 e sue successive modifiche, nonché dal DPR 459/96, che hanno consentito di ridurre in maniera considerevole i rischi .
Le analisi fonometriche effettuate negli ambienti di lavoro hanno dimostrato come i livelli di esposizione professionale siano mediamente più bassi rispetto a quelli degli anni precedenti.
Per quanto riguarda il microclima degli ambienti di lavoro, le più recenti valutazioni hanno evidenziato un sensibile miglioramento degli standard qualitativi di benessere termo-igrometrico (raggiunti tramite interventi tecnici specifici) grazie all’installazione di nuovi forni di verniciatura.
In ogni caso l’Azienda, intende, per i prossimi anni, effettuare ulteriori interventi volti ad ottenere un continuo miglioramento delle condizioni microclimatiche sia attraverso l’innovazione dei processi produttivi, sia mediante miglioramenti tecnici.
Quanto sopra con il coinvolgimento delle RLS nella valutazione degli specifici interventi tecnici atti a migliorare particolari condizioni di disagio che possano eventualmente emerge dalle indagini microclimatiche effettuate da enti tecnici specializzati nei vari siti produttivi.
Considerato che i vari stabilimenti hanno caratteristiche strutturali diverse e che quindi le situazioni di eventuale disagio termoclimatico sono sensibilmente diverse tra uno stabilimento e l’altro, gli interventi tecnico organizzativi volti a migliorare il benessere termo-igrometrico verranno prioritariamente effettuati negli stabilimenti nei quali l’indagine microclimatica ha rivelato la situazione più critica e verranno via via estesi agli altri siti produttivi a mano a mano che saranno stati verificati i risultati degli interventi effettuati .
Infine l’impegno aziendale si concretizzerà con la realizzazione di un continuo miglioramento delle condizioni ambientali la cui efficienza sarà verificata fino all’ottenimento della certificazione ISO 14001
F) SISTEMA PREMIANTE – PREMIO DI RISULTATO
Le parti, nella continuità del processo iniziato con l’accordo del 21.9.1993 e continuato con l’accordo del 1.7.1998 e nella consapevolezza che il miglioramento della qualità, della produttività e della competitività dell’azienda, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro sono obiettivi irrinunciabili e conseguibili con la reciproca collaborazione, definiscono i parametri del Premio di Risultato (PdiR) ed i rispettivi valori economici riportati in cifra lorda come da allegato 1.
Il PdiR è correlato con un meccanismo di variabilità crescente all’andamento reddituale della Società ed al raggiungimento di obiettivi di qualità e di produttività dei singoli stabilimenti.
Il PdiR previsto dall’allegato1 sarà condizionato al conseguimento di una differenza fra costo e valore della produzione del conto economico del bilancio Merloni Elettrodomestici di almeno 10 milioni di Euro.
Per quanto concerne il parametro della produttività, laddove si verifichi un raggiungimento solo parziale dell’obbiettivo prefissato nei singoli anni, per il periodo di vigenza del presente accordo risultante dall’allegato 1, il premio verrà abbattuto in misura pari alla percentuale di mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Nel caso di superamento degli obiettivi, il premio verrà riconosciuto in misura pari alla percentuale di superamento fino ad un massimo del 30%.
Per ogni anno di vigenza del presente accordo, al mantenimento dei risultati raggiunti nel 1997 in tema di produttività e qualità verrà erogata una cifra di euro 568,00 lordi annue .
Per ogni anno di vigenza del presente accordo al mantenimento dei risultati raggiunti nel 2001 in tema di produttività e qualità verrà erogata una cifra di euro 826,00 lordi annui.
Specificamente all’anno 2002, oltre al conguaglio per il raggiungimento di una somma totale pari a euro 156,00 lordi verrà erogata una somma pari a euro 258,00 lordi, e comunque per complessivi 2014,00 euro lordi. Tale importo è comprensivo delle somme previste nei punti precedenti.
Al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, le erogazioni delle quote derivanti dal parametro della produttività avverranno quadrimestralmente sotto forma di acconti pari al 90% dello stesso con le competenze del mese di aprile, agosto e dicembre, con successivo conguaglio nel mese di maggio dell’anno successivo.
Per la quota del premio legato al parametro della qualità l’erogazione del premio avverrà mensilmente.
Nel periodo di sperimentazione (anno 2003), gli eventuali superi rispetto all’obiettivo mensile dell’IMQ, saranno accantonati ai soli fini di un eventuale utilizzo a compensazione di risultati mensili negativi, che non consentono l’accesso al premio, all’interno dello stesso quadrimestre.
Nel caso in cui tali superi non dovessero essere sufficienti a coprire i risultati negativi di cui sopra saranno riattribuiti ai mesi di realizzazione per il calcolo della maggiorazione .
Infine, per quanto riguarda la quota del premio derivante dal parametro della redditività, l’erogazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di maggio dell’anno seguente a quello di riferimento, una volta verificati i bilanci della società.
Per il personale di Sede e di Filiale, la quota del PdiR relativa ai parametri di produttività e di qualità, verrà erogata sulla base del risultato medio conseguito dalle unità produttive.
A fronte di assunzioni nel corso dell’anno il PdiR verrà erogato in proporzione ai mesi di effettiva prestazione lavorativa, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
A fronte di dimissioni intervenute nel corso dell’anno, non verranno trattenuti gli anticipi del PdiR già erogati e per quanto riguarda il parametro della redditività, l’erogazione verrà effettuata pro-quota sulla base dei risultati dell’anno precedente .
Ai lavoratori a tempo determinato e ai lavoratori interinali (per il tramite della società interinale) verrà erogata la quota del PdiR relativa al parametro della produttività con peso pari al 40% su base quadrimestrale, in riferimento alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo relativo al quadrimestre considerato. Mentre il restante 60% al parametro della qualità verrà erogato mensilmente come da formula descritta nell’allegato 1,
Ai lavoratori con contratto di lavoro part-time il PdiR sarà erogato in misura proporzionale all’orario di lavoro effettuato.
In relazione alla particolare natura, il PdiR non fa parte della base di calcolo del TFR e non è computabile ai fini e per gli effetti di qualsiasi istituto contrattuale e di legge, diretto, indiretto e differito, avendo le parti voluto ricomprendere nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.
Le OO.SS e le RSU si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza, ai sensi delle norme civili e penali in materia, su tutte le informazioni (metodi, cicli di lavoro, budget, ecc) ricevute dall’Azienda durante le fasi di negoziazione e di monitoraggio del presente accordo aziendale.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo resta in vigore quanto previsto dall’accordo integrativo aziendale del 1.7. 1998 che qui si intende richiamato.
G) INCIDENZA DELLE ASSENZE INDIVIDUALI SUL RISULTATO COLLETTIVO
La liquidazione del PdiR per una quota fino a 1756,00 euro lordi avverrà al raggiungimento degli obiettivi di cui all’allegato 1 e sulla scorta di un coefficiente di moltiplicazione determinato dalla presenza individuale sul posto di lavoro, rilevata nel corso dell’anno di riferimento, sulla base del meccanismo sotto riportato.
Per la determinazione della classe di assenteismo individuale saranno considerate esclusivamente le seguenti voci:
- carenze di malattia;
- malattia (esclusi i periodi di ricovero ospedaliero, i day-surgery, i day- hospital e conseguenti periodi di convalescenza e le patologie riguardanti il morbo di cooley, neoplasia ed emodialisi) .A tal fine il lavoratore fornirà all’Azienda le dovute informazioni che la medesima tratterà nel rispetto della legge 31-12-1996, n.675 sulla tutela della privacy
Classi di assenteismo Coefficienti
0 - 0 115
0,01 - 2 110
2,01 - 3 105
3,01 - 5 100
5,01 - 7 90
7,01 - 10 80
10,01 - 15 70
maggiore di 15,01 60
Le giornate di flessibilità positiva richieste nell’ambito di quelle concordate, sono considerate orario di lavoro e pertanto contribuiscono alla determinazione dell’indice individuale di presenza.
H) DECORRENZA E DURATA
Premesso che a livello aziendale non potrà essere avanzata alcuna rivendicazione che abbia come conseguenza l’assunzione di ulteriori impegni ed oneri sugli argomenti negoziati rispetto a quelli previsti dalle parti nel presente accordo e salvo quanto previsto per gli istituti contrattuali derivanti dai precedenti contratti integrativi aziendali, il presente accordo avrà validità fino al 31.12. 2005.
Copia del presente accordo verrà depositata a cura delle Associazioni degli Industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Caserta e Torino presso le rispettive Direzioni Provinciali del Lavoro e presso le sedi provinciali dell’INPS e dell’INAIL, entro 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 della legge 23.5.1997 n.135.
I) QUOTA DI SERVIZIO SINDACALE
L’Azienda aderisce alla richiesta formulata dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo di effettuare ai lavoratori non iscritti a FIM – FIOM – UILM una trattenuta per il servizio sindacale contrattuale di € 25,00 euro da trattenere con le competenze del mese di giugno 2003.
I lavoratori non iscritti a FIM –FIOM – UILM che intendono aderire alla trattenuta, dovranno darne comunicazione scritta all’Azienda entro il 15-05-2003,con le modalità previste dall’allegato 3.a del CCNL 8-6-1999 dell’industria metalmeccanica.
Le quote di servizio sindacale trattenute con le modalità di cui sopra verranno versate dall’Azienda sul conto corrente che le sarà successivamente comunicato dalle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
ALLEGATO 1
Il premio di risultato sarà calcolato sulla base dell’andamento dei seguenti tre parametri: Redditività, Produttività e Qualità.
REDDITIVITA’
Ad esso sarà collegato una parte del premio pari al 30% del PdiR complessivo e sarà misurato a livello di gruppo.
Tale parametro è dato dalla differenza tra valore e costo della produzione ed è rilevabile dal Conto Economico del bilancio della Merloni Elettrodomestici certificato secondo le normative vigenti.
La quota di PdiR legata alla redditività assumerà nel quadriennio 2002 –2005 i seguenti valori lordi annui nominali
Redditività in milioni di Euro Importo Euro lordi annui
200 – 217 155
218 – 234 190
235 - 251 225
252 - 268 260
269 - 285 295
286 - 302 330
303 - 319 365
320 - 340 400
PRODUTTIVITA’
Ad esso sarà collegato una parte del premio annuale pari al 25% del PdiR complessivo e sarà misurata a livello di singolo stabilimento.
Tale parametro è dato dal rapporto tra l’indice base (consuntivo al 31.12 2002) e l’indice degli anni successivi,
Quantità livellate
Indice = ----------------------------------------------------------
Ore effettive lavorate – ore lavorate per altri
Dove:
“Quantità livellate” sono le quantità prodotte, riferite ad unità convenzionali che le rendono omogenee.
“Ore effettive” sono le ore effettuate dai lavoratori denominati “diretti”, dagli “indiretti” e da quelli denominati “costi fissi”.
In occasione dell’inserimento di lavoratori con contratto a tempo determinato, con contratto interinale e con CFL, le ore da questi sviluppate nella prima settimana di lavoro non verranno computate nell’ambito delle ore effettivamente lavorate.
La formula di cui sopra verrà depurata degli effetti conseguenti a macroinvestimenti (investimenti superiori a 50.000 Euro) in macchinari direttamente sostitutivi dell’impiego della manodopera.
Nel mese di gennaio di ogni anno, in ogni singolo stabilimento si incontreranno, la direzione Aziendale e le RSU per concordare gli strumenti atti a realizzare gli obiettivi prefissati dal presente accordo per l’anno in corso. Quanto concordato sarà oggetto di verifica di norma con cadenza trimestrale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono qui di seguito elencate alcune voci a cui fare riferimento per determinare gli incrementi di produttività:
- Eliminazione fasi di processo per innovazione materiali;
- Eliminazione fasi di processo per innovazione tecnologica;
- Riduzione scarti per innovazione materiali;
- Riduzione scarti per innovazione tecnologica;
- Riduzione scarti per miglioramento attrezzature;
- Riduzione scarti per organizzazione;
- Riduzione scarti per riprogettazione dei componenti;
- Riduzione setup per standardizzazione;
- Riduzione setup per organizzazione;
- Riduzione setup per innovazione tecnologica;
- Riduzione setup per miglioramento attrezzature;
- Riduzione setup per aumento dei volumi;
- Riduzione setup per migliori sistemi di programmazione;
- Saturazione impianti per volume;
- Saturazione impianti per migliore disposizione pezzi;
- Saturazione impianti per organizzazione;
- Miglioramento Handling per organizzazione;
- Miglioramento Handling per layout;
- Miglioramento qualità lavorativa;
- Miglioramento continuità nel processo;
- Cambiamento di metodi;
- Recupero insaturazioni;
- Riduzione microfermate
- Miglioramento delle prestazioni;
- Riduzione dei tempi per cambi di lavorazioni;
- Interventi di manutenzione preventiva;
- Minore assenteismo;
- Incremento della flessibilità dell’organizzazione produttiva;
- Snellimento e semplificazione dei processi aziendali.
La quota del PdiR relativa alla produttività assumerà i seguenti valori lordi annui nominali:
Anno Importo Euro lordi annui
2002 129
2003 194
2004 258
2005 336
Inoltre con le competenze del mese di maggio 2003 ai tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà erogata una somma una tantum di euro 103,00 lordi, proporzionata ai mesi di presenza nell’anno 2002. Tale somma una tantum non fa parte della base di calcolo del TFR e non è computabile ai fini e per gli effetti di qualsiasi istituto contrattuale e di legge, diretto, indiretto e differito, avendo le parti voluto ricomprendere nel suo ammontare complessivo tutte le relative incidenze.
In riferimento agli obiettivi di seguito indicati:
PRODUTTIVITA'
Sempre in riferimento agli obiettivi sopra indicati per i lavoratori con contratto a tempo determinato o interinale (quest’ultimi attraverso la società interinale di appartenenza ) si applicherà, in base a quanto stabilito nel capitolo “sistema premiante” la seguente tabella:
anno importo Euro lordi annui
2003 310
2004 413
2005 537
QUALITA’
Ad esso sarà collegato una parte del premio annuale pari al 45% del PdiR complessivo e sarà misurato a livello di singolo stabilimento.
Tale premio avrà obiettivi ed erogazione mensili .
Tale parametro è dato dall’IMQ per un fattore correttivo dovuto alle riparazioni
L’ingresso al premio è in funzione del raggiungimento dell’IMQ.
Il fattore correttivo “riparazioni” interviene in positivo fino ad un massimo del 133% del valore dell’IMQ realizzato ed in negativo fino ad un minimo del 45%.
(n. difetti primari x10) + (n. difetti secondari x 5)
IMQ = -------------------------------------------------------------- x 100
n. prodotti controllati
% Riparazioni si riferisce alle riparazioni dei prodotti sulle linee di montaggio e si intende una lavorazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto a ciclo.
Tale formula avrà un periodo di sperimentazione di 1 anno (2003), secondo le modalità specificate nel punto F) “sistema premiante”, ossia: gli eventuali superi rispetto all’obiettivo mensile dell’IMQ, saranno accantonati ai soli fini di un eventuale utilizzo a compensazione di risultati mensili negativi, che non consentono l’accesso al premio, all’interno dello stesso quadrimestre.
Nel caso in cui tali superi non dovessero essere sufficienti a coprire i risultati negativi di cui sopra saranno riattribuiti ai mesi di realizzazione per il calcolo della maggiorazione .
Infine, per quanto riguarda la quota del premio derivante dal parametro della redditività, l’erogazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di maggio dell’anno seguente a quello di riferimento, una volta verificati i bilanci della società.
Durante tale periodo di sperimentazione l’andamento applicativo e le sue conseguenze sui risultati saranno monitorati, a livello di stabilimento dalla Commissione paritetica aziendale, attraverso verifiche di norma quindicinali ovvero ogni qualvolta se ne verifichi la necessità con uno dei membri della RSU, e con monitoraggio semestrale a livello di gruppo con la Commissione Nazionale. Al termine della sperimentazione verrà effettuata una verifica a livello di Commissione nazionale.
Infine verrà attivata una Commissione a livello di stabilimento per verificare eventuali ricadute sulla professionalità derivanti da nuove organizzazioni e arricchimento di mansioni dovute a miglioramenti di standard qualitativi.
La quota del PdiR relativa alla qualità assumerà i seguenti valori lordi annui nominali:
Anno Importo Euro lordi annui
2002 232
2003 349
2004 465
2005 604
Sempre in riferimento ai seguenti obiettivi per i lavoratori con contratto a tempo determinato o interinale (quest’ultimi attraverso la società interinale di appartenenza ) si applicherà, in base a quanto stabilito nel capitolo “sistema premiante” la seguente tabella:
anno importo euro lordi annui
2003 465
2004 620
2005 806
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