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lunedì 29 aprile 2013


MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’



La Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (L.92/2012) ha previsto misure della genitorialità

Per il PADRE lavoratore dipendente:


 un giorno di permesso obbligatorio, aggiuntivo alla maternità, entro il quinto mese di vita del bambino

 due giorni di permesso facoltativi, anche continuativi, non cumulabili e sostitutivi a quelli della madre, entro il quinto mese di vita del bambino

Questi tre giorni sono riconosciuti al lavoratore previa comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 15 gg prima dell’effettivo utilizzo e sono retribuiti al 100% dall’INPS.

Per la MADRE lavoratrice dipendente:


 per le sole lavoratrici madri, al termine del congedo di maternità (obbligatorio), in alternativa al congedo parentale e solo per gli undici mesi successivi sono riconosciuti voucher spendibili per servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati dell’importo di 300 euro mensili per massimo sei mesi,


I voucher sono riconosciuti anche:

 alle lavoratrici PART TIME in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa

 alla iscritte alla Gestione Separata INPS ( es. collaborazione a progetto) fino ad un massimo di tre mesi.

L’erogazione del contributo è riconosciuto nei limiti della risorse disponibili sulla base di una graduatoria nazionale in base all’ISEE.

Per l’accesso al beneficio spetta all’INPS indicare le modalità e i tempi entro cui inoltrare la domanda on line.

La Legge di stabilità (L.n. 228/2012) ha disposto la possibilità di utilizzare ad ore il congedo parentale da regolamentare attraverso la contrattazione collettiva.

Per dare attuazione a queste misure è stato sottoscritto un decreto interministeriale firmato il 22 dicembre 2012, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.