Con messaggio numero 4576 del 06 luglio 2015 l’INPS fa il punto della situazione sul nuovo congedo parentale, così come modificato dal Jobs Act e indica come presentare domanda nel periodo transitorio, ovverop fino al rilascio della procedura telematica.
Con D. lgs n. 80 del 15 giugno 2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183/2014 c.d. Jobs Act, è stato modificato l’art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al D. lgs n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2015 ed è entrato in vigore il giorno successivo ossia il 25 giugno 2015.
Il nuovo congedo parentale a seguito del Jobs Act
La riforma dell’art. 32 cit. T.U. maternità/paternità, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
Inoltre i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.
I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
Come presentare la domanda all’INPS
L’INPS informa che poiché la riforma è entrata in vigore immediatamente e non è stato quindi previsto un periodo di transizione, in attesa dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23 che alleghiamo a fondo articolo per comodità.
L’Istituto precisa inoltre che la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.
Fonte: http://www.lavoroediritti.com/2015/07/nuovo-congedo-parentale-precisazioni-inps/#ixzz3fNdyrkU0