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giovedì 12 novembre 2015

Legge di stabilità 2016: seconde case

Legge di stabilità 2016: novità per le seconde case; tra gli emendamenti la previsione dell’ assegno previdenziale anticipato.   Non si pagherà né l’Imu, né la Tasi sulle seconde case che verranno date in comodato a genitori o figli: il fatto che vi abiti un parente in linea retta escluderà l’imposizione fiscale anche se non si tratta della prima casa; inoltre i separati, costretti a lasciare la propria abitazione all’ex coniuge per ordine del giudice (cosiddetta assegnazione della casa), saranno anch’essi esonerati dal pagamento delle imposte sulla casa ossia dall’Imu e dalla Tasi. Sono queste le due principali previsioni inserite come emendamenti alla Legge di Stabilità 2016, emendamenti che verranno discussi nei prossimi giorni dal Parlamento.   L’esenzione Imu-Tasi per i separati punta a colmare una lacuna della legge di stabilità che avrebbe contribuito ad impoverire i proprietari di immobili che, dopo la rottura del matrimonio, sono costretti a vivere in affitto spostando la residenza e lasciando la casa di famiglia all’altro coniuge. Ai sensi dell’attuale versione della legge di Stabilità, l’abitazione lasciata al coniuge sarebbe stata considerata come seconda casa e quindi avrebbe dovuto pagare sia Tasi che Imu. La proposta di modifica, ha spiegato la relatrice Zanoni, punta proprio a evitare questa stortura.   Lo stesso dicasi per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli, o dai figli ai genitori. I proprietari saranno esentati dal pagamento di Imu e Tasi a condizione che risultino residenti negli immobili loro concessi dai familiari.   Assegno previdenziale Un altro interessante emendamento alla Legge di Stabilità di fine anno prevede la possibilità, per i lavoratori vicini all’età di pensionamento e che siano rimasti disoccupati, di accedere, in via sperimentale, sino alla maturazione del diritto alla pensione, all’assegno previdenziale anticipato. Le anticipazioni verranno restituite alla data del pensionamento effettivo fatta salva una quota, pari a un terzo dell’ammontare ricevuto, riconosciuta a titolo di sostegno al rimborso. Potranno accedere all’assegno previdenziale anticipato (Apa) coloro che matureranno entro il 31 dicembre 2017 i requisiti per conseguire, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.