L’Inps ha chiarito che anche per fruire del congedo parentale orario è necessario fare richiesta sia al datore di lavoro che all’Istituto.
Il Jobs Act, per conciliare famiglia e lavoro, ha ampliato e dato una maggiore flessibilità al congedo parentale, noto anche come maternità facoltativa (può essere però utilizzato da entrambi i genitori): difatti, ha previsto che tale congedo possa essere frazionato non solo a giorni, ma anche a ore (leggi la guida “Congedo parentale a ore di mezza giornata”). In questo modo, da un lato, si evita che il lavoratore debba assentarsi per intere giornate, e, dall’altro, si allunga la durata dell’astensione facoltativa.
Il congedo parentale è indennizzato, nella maggior parte dei casi, sino ai 6 anni di vita del bambino ( con un importo pari al30% della retribuzione),e, per i redditi inferiori a 2,5 volte il minimo di pensione, sino agli 8 anni. Inoltre sono accreditati i contributi figurativi: è dunque necessario fare domanda sia al datore di lavoro, per fornire il dovuto preavviso relativamente alle assenze, che all’Inps, per ricevere l’indennità spettante e l’accredito della contribuzione figurativa.
Come fare domanda al datore di lavoro
Per quanto riguarda la domanda di congedo parentale al datore, bisogna innanzitutto osservare i termini e le modalità previste dallo specifico contratto collettivo; se il Ccnl nulla prevede, i termini di preavviso sono:
– 5 giorni, per il congedo giornaliero o mensile;
– 2 giorni, per quello orario.
La richiesta può essere fatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal lavoratore e spedita o consegnata all’amministrazione. In caso di spedizione, bisogna accertarsi che la lettera pervenga entro il termine legale o contrattuale di preavviso.
Come fare domanda all’Inps
Come poc’anzi illustrato, oltre alla richiesta di congedo al datore, deve essere fatta una seconda istanza all’Inps, sia per fruire dell’indennità di astensione facoltativa, ove dovuta, che per l’accredito dei contributi figurativi.
La domanda all’istituto deve essere fatta telematicamente: sono previste due procedure differenti per il congedo parentale orario e per quello giornaliero o mensile.
In caso di astensione facoltativa a ore, la richiesta potrà essere presentata telematicamente, tramite Contact center o tramite patronato.
Per la domanda telematica, bisognerà accedere al Portale Inps, col proprio Pin dispositivo, alla pagina Servizi Inps per il cittadino, sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”- “Domande di maternità online”, e compilare il form ivi presente: all’istanza sarà possibile allegare eventuali documenti utili alla definizione della procedura (come provvedimenti di adozione o affidamento del minore).
Per presentare la domanda tramite Contact Center, bisognerà chiamare, da rete fissa , il numero verde 803164 e seguire le istruzioni registrate, oppure, da mobile, il numero 06164164.
Per la presentazione dell’istanza tramite Patronato, si dovrà invece compilare il modulo SR23.
La domanda di congedo parentale a ore, inizialmente, dovrà essere inoltrata in data anteriore al primo giorno di assenza, poiché l’Inps pagherà solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda: a regime, potrà essere inviata anche lo stesso giorno di inizio di fruizione.
Come fare domanda di congedo “misto”
Quando il genitore intende fruire dell’astensione facoltativa in modalità mista, cioè con assenze mensili/giornaliere ed orarie, potrà presentare al datore di lavoro un’istanza unica, ma dovrà effettuare due differenti domande all’Inps, una per il congedo giornaliero o mensile, e l’altra per quello ad ore.
Il congedo per figli dagli 8 ai 12 anni
Con un recente messaggio [1],l’Inps ha reso noto che è stata attivata una nuova procedura telematica per le astensioni di chi ha figli con età compresa tra gli 8 e i 12 anni (il vecchio congedo parentale poteva essere fruito sino agli 8 anni del bambino): per questa nuova modalità di congedo non è più possibile effettuare richiesta cartacea dal 14 settembre 2015, ma sarà necessaria l’istanza online, o tramite Contact Center o Patronato, come per le altre tipologie di astensione facoltativa.
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