Malattia: il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità e a non allontanarsi dalla residenza o dal domicilio temporaneo negli orari in cui potrebbe arrivare il medico fiscale dell’Inps per la visita di controllo. Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato una serie di ipotesi di esonero per giustificato motivo, tutte riconducibili a casi di forza maggiore, concomitanza con visite e accertamenti specialistici improcrastinabili e di situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove.
La Cassazione [1] ha poi chiarito come regolare l’ipotesi (piuttosto ricorrente) di mancata reperibilità del lavoratore in malattia durante le fasce orarie perché recatosi presso il medico di fiducia.
L’assenza per recarsi dal medico di base
Il generale, se il lavoratore assente alla visita di controllo del medico fiscale deduce di essersi dovuto recare dal medico di fiducia, per un consulto o un accertamento, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie – anche se non ricorre una causa di forza maggiore – è stata dettata dalla necessità di effettuare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità. Tale potrebbe essere, per esempio, una visita urgente dal proprio medico di base il quale, tuttavia, osserva orari di ambulatorio identici a quelli delle fasce di reperibilità, per cui il lavoratore non potrebbe altrimenti trovare lo studio del professionista di fiducia aperto in altri momenti della giornata.
Si deve, comunque, trattare di una visita indifferibile e non di un semplice controllo routinario come potrebbe essere, ad esempio, il controllo della pressione.
In buona sostanza, le condizioni per potersi allontanare per recarsi dal medico curante sono le seguenti:
– vi deve essere un motivo serio, non necessariamente consistente in una forza maggiore, ma comunque collegato alla salute del lavoratore;
– tale visita deve essere necessaria, ossia urgente e non differibile in un altro momento;
– vi sia l’impossibilità di effettuare la stessa visita in orari diversi da quelli delle fasce orarie di reperibilità.
Insomma, a fare pendere l’ago della bilancia a favore del lavoratore o meno è la valutazione – che deve fare il giudice caso per caso – sulla necessità dell’allontanamento dal domicilio ai fini della tutela della salute.
La vicenda
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non giustificata l’assenza del lavoratore per recarsi, in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità, nell’ambulatorio del proprio medico per il controllo della pressione arteriosa, in mancanza di prova dell’urgenza e indifferibilità della misurazione e della dimostrazione che le modalità prescelte allo scopo fossero in concreto le sole ragionevolmente praticabili.
I precedenti della Cassazione
In passato la Cassazione ha avuto modo di chiarire che l’assenza ad una visita di controllo domiciliare è giustificabile solo se sussiste un motivo molto serio, consistente nella necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità. L’onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore
Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all’obbligo della visita domiciliare a domicilio, è necessario, se il lavoratore dimostri di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità