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giovedì 10 dicembre 2015

Il licenziamento oltre il comporto può arrivare all'ultimo



Il datore di lavoro può licenziare il dipendente quando rientri in azienda, a comporto ormai superato.

Quando il lavoratore, assente per malattia, supera il cosiddetto periodo di comporto, può essere licenziato dall’azienda; tuttavia il provvedimento di espulsione del datore non deve necessariamente intervenire tempestivamente, ossia non appena superato il tetto di giorni previsto dal contratto collettivo, ma può invece essere emesso anche in un momento successivo, finanche dopo diversi giorni da quando il lavoratore è rientrato in azienda. Questo perché potrebbe essere interesse dell’azienda attendere il rientro in servizio del lavoratore malato per verificare un possibile riutilizzo nell’assetto riorganizzativo, ma senza che tale attesa costituisca una rinuncia al diritto di recesso. Insomma, il semplice fatto che non vi sia una perfetta coincidenza temporale tra superamento del comporto e licenziamento non implica che il lavoratore maturi un affidamento nella conservazione del posto, per rinuncia al licenziamento da parte del datore. Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte di Appello di Milano .
Cos’è il comporto Gli effetti principali della malattia sono: – l’assenza giustificata del lavoratore ed il conseguente divieto per il datore di lavoro di licenziarlo durante l’evento morboso nei limiti di un periodo di conservazione del posto, la cui durata in genere è stabilita dai contratti collettivi; – il diritto del lavoratore di percepire un retribuzione o una prestazione assistenziale sostitutiva nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con l’eventuale integrazione stabilita dai contratti collettivi.   Il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia, nei limiti di un periodo (cosiddetto periodo di comporto) stabilito dalla legge, dai CCNL o, in mancanza, dagli usi.   Durante questo arco temporale il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione o a cessazione totale dell’attività d’impresa.   La legge regolamenta la durata del comporto solo per gli impiegati, differenziandola in relazione all’anzianità di servizio del lavoratore: – 3 mesi, quando l’anzianità di servizio non supera i dieci anni; – 6 mesi, quando l’anzianità di servizio supera i dieci anni. Per gli operai, invece, la durata del periodo di comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva.   La tempestività del licenziamento Perché il licenziamento sia valido, oltre ad essere motivato, deve essere anche “tempestivo” ossia non deve decorrere troppo tempo rispetto al fatto contestato. La “tempestività” però non viene definita dalla legge per cui è rimessa alla valutazione del giudice caso per caso, in base alla difficoltà di verificare (per dimensione di azienda o complessità dell’istruttoria) l’eventuale infrazione del dipendente.   Nel caso di superamento del periodo comporto, tuttavia, l’esigenza di ritenere lecito il licenziamento anche dopo diversi giorni dal rientro del dipendente si risolve, più che altro, in una garanzia nei confronti di quest’ultimo, una sorta di ultima chance che gli consente l’azienda per verificare le possibilità di reimpiego dello stesso nonostante la lunga assenza dal lavoro.   La vicenda Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto legittimo il licenziamento avvenuto a distanza di ben 457 giorni dalla scadenza del comporto, decorso a seguito di 365 giorni di malattia continuativa (cosiddetto comporto secco).   Secondo il dipendente, il comportamento del datore di lavoro, che aveva tollerato 457 giorni di malattia (dopo un comporto di 365 giorni) prima di intimare il licenziamento, aveva ingenerato in lui l’affidamento nella conservazione del posto di lavoro, malgrado il prolungarsi della malattia.   La sentenza Secondo i giudici milanesi di secondo grado, il datore ha il diritto di attendere il rientro in servizio del lavoratore malato per poter valutare un possibile riutilizzo nell’assetto riorganizzativo, ma senza che tale attesa costituisca una rinuncia al diritto di recesso. Non essendo previsti termini di legge per definire entro quanto il licenziamento per superamento del comporto debba essere intimato, la tempestività del provvedimento dopo il rientro deve valutarsi caso per caso, anche sulla base del comportamento tenuto da entrambe le parti.


Rendimenti Cometa Novembre 2015

Presidio ad Ancona per cambiare legge di stabilità

Cgil, Cisl e Uil hanno indetto un presidio unitario che si terrà il 10 dicembre a partire dalle ore 17 in Piazza Roma ad Ancona per chiedere modifiche alla proposta di Legge di stabilitàche attualmente è in discussione in Parlamento.
Il sindacato ritiene necessariesostanziali modifiche su alcuni punti qualificanti :
• prevedere maggiori risorse per lo sviluppo, a sostegno degli investimenti pubblici e privati, della ricerca e dell’innovazione;
• garantire incentivi alle assunzioni più mirati ed efficaci;
• riformare la Legge Fornero sulle pensioni, prevedendo una flessibilità in uscita dopo 62 anni e per i lavoratori precoci, il riconoscimento dei lavori di cura e quelli più gravosi, la copertura previdenziale per i lavoratori precari e discontinui, l’aumento del turn over per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e dei disoccupati;
• garantire un più equo sistema di indicizzazione delle pensioni in essere.
• scongiurare il taglio delle risorse per la sanità;
• stanziare le risorse sufficienti per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, dopo 6 anni di blocco della contrattazione;
• cancellare il taglio delle risorse a Patronati e Caf, per evitare l’aumento dei costi a carico dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini per l’erogazione di servizi oggi in gran parte gratuiti.

Adiconsum Marche vicina ai risparmiatori Banca marche

Adiconsum Marche prosegue la strada delle azioni risarcitorie, pur nella complessa situazione creatasi, e sta programmando assemblee nel territorio marchigiano per le prossime settimane. La prima assemblea si terrà martedì 15 dicembre a Recanati – località Fontenoce – Villa Anton ore 15.
Due anni di commissariamento senza pervenire a nulla ed infine un decreto vergognoso e forse incostituzionale. Sicuramente è stato importante salvare Banca Marche, e questo lo vogliamo sottolineare. I danni sarebbero stati ben più gravi, ma Banca Marche era la banca del territorio, che operava anche attraverso le risorse di tanti piccoli investitori, con una ricaduta positiva nella regione: non è concepibile che per decreto questi siano stati espropriati delle loro risorse. Ma il risparmio in Italia non era tutelato dalla Costituzione?
Telefono rosso in Adiconsum: storie di persone disperate per aver perso tutti i loro risparmi, la loro liquidazione, e quel piccolo risparmio poteva essere la salvezza. A tanti è stata offerta la possibilità di avere il conto corrente a costo zero, o finanziamenti agevolati, se avessero acquistato un certo numero di azioni (in violazione alle regole). Piccole imprese ed esercenti che rischiano il fallimento. Persone che hanno dato fiducia a Banca Marche, ricevendo sempre rassicurazioni. Questi gli effetti del decreto salva banche per tante famiglie marchigiane.
È vero che chi acquista azioni dovrebbe essere consapevole del rischio, potrebbe essere un investimento fruttuoso o in perdita, ma non dimentichiamo che queste non erano quotate in borsa e quindi non soggette a fluttuazioni quotidiane e dunque era piuttosto difficile rendersi conto del reale andamento e rischio dell’investimento. Inoltre nel 2012 ai piccoli azionisti è stata negata la possibilità di sapere la verità: hanno dato fiducia su un prospetto informativo “ falso” (provvedimento Consob) ed è stata dunque negata la libertà di scegliere se vendere o rischiare. E non solo: sono stati rassicurati da una lettera dell’allora Presidente su alcune indiscrezioni di stampa. Per le obbligazioni SUBORDINATE è altra storia. Già nelle assemblee tenute lo scorso anno con centinaia di piccoli investitori, abbiamo avuto modo di appurare che non avrebbero dovuto essere proposte a coloro che non hanno un profilo di rischio adatto.
Adiconsum, nella complessa situazione creatasi, con l’intento di non alimentare facili illusioni , supporta i piccoli risparmiatori ed è impegnata su tre fronti:
un intervento a favore dei piccoli investitori nella conversione del decreto salva banche. I tempi sono stretti, ma alcune possibilità a nostro avviso ci sono, dipende dalla volontà politica e dobbiamo dare atto a quei parlamentati e senatori che su questo terreno si stanno realmente impegnando.
– Adiconsum nazionale ha inviato richiesta di incontro a Consob e Banca d’Italia per aprire un tavolo di negoziazione, al fine di evitare migliaia di ricorsi dei contraenti.
– Adiconsum Marche proseguirà la strada delle azioni risarcitorie e sta programmando assemblee nel territorio marchigiano per le prossime settimane.

giovedì 12 novembre 2015

Bonus dipendenti,voucher detassati fino a 2000€

Nuovi buoni detassati ai dipendenti per servizi di asili nido, assistenza, babysitter, badanti, borse di studio.   Una novità interessante, appena introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, è l’introduzione del bonus ai dipendenti per servizi di welfare. Si tratta, in pratica, di voucher prepagati, che saranno forniti dalle aziende, e serviranno per pagare benefits e servizi aggiuntivi utili a migliorare la vita lavorativa e privata del lavoratore, migliorando così i risultati d’impresa. I voucher, ad esempio, potranno essere erogati per i seguenti servizi:   – asili nido; – babysitter; – borse di studio; – colf e badanti; – assistenza a familiari non autosufficienti.   I buoni welfare non saranno tassati e non entreranno a far parte del reddito dei lavoratori sino ad un massimo di 2.000 Euro (2.500 se i dipendenti saranno coinvolti nei servizi di governance aziendale), superando così gli incentivi già previsti per la produttività.   Chi ha diritto ai voucher prepagati Potranno beneficiare dei voucher prepagati tutti i dipendenti del settore privato, con reddito sino a 50.000 Euro annui. Per usufruire di tale incentivo, i buoni dovranno essere erogati in base ad accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, sia territoriali che aziendali: la previsione dell’agevolazione nei contratti collettivi di secondo livello facilita senz’altro l’attivazione di tali misure anche per le piccole aziende, e non obbliga il dipendente ad attendere l’offerta del datore di lavoro (offerta di servizi che, nella maggior parte dei casi, viene erogata solo dalle aziende di dimensioni consistenti).   Come ottenere i voucher Il bonus ai dipendenti potrà essere erogato, come abbiamo detto, sulla base di accordi collettivi, anche in sostituzione dei premi produttività: le modalità concrete di rilascio, però, dovranno essere definite con un decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro febbraio 2016.   Incentivi per i dipendenti Gli altri incentivi ai dipendenti, per i quali si prevede la tassazione sostitutiva al 10%, sono:   – salari di produttività; – quote di partecipazione agli utili aziendali; – welfare derivante dalla contrattazione aziendale (non erogati con voucher prepagati).   Nel dettaglio, i salari o premi di produttività sono gli extra corrisposti ai lavoratori a fronte di un aumento di produttività, qualità, redditività, innovazione o efficienza organizzativa. Per quanto riguarda le misure di welfare aziendale, già esposte in merito ai voucher prepagati, possono riguardare, in generale, i seguenti settori:   – previdenza complementare; – assistenza sanitaria integrativa; – incentivi alla mobilità sostenibile; – misure inerenti il benessere dell’individuo nel suo complesso; – sostegno allo sviluppo familiare (asili nido aziendali, colonie, convenzioni con istituti ed associazioni sportive…); – conciliazione famiglia-lavoro (work life balance).   Alcune di queste misure sono già considerate esenti secondo il Testo Unico Imposte sui Redditi (Tuir) [1], pertanto mantengono l’ esenzione, anche quando sono riconosciute in alternativa ai premi aziendali. Infine, tra gli sgravi ai lavoratori è prevista la partecipazione agli utili dell’impresa: in questo caso, il benefit è detassato al 10% sino ad un tetto massimo di 2500 Euro. 

Legge di stabilità 2016: seconde case

Legge di stabilità 2016: novità per le seconde case; tra gli emendamenti la previsione dell’ assegno previdenziale anticipato.   Non si pagherà né l’Imu, né la Tasi sulle seconde case che verranno date in comodato a genitori o figli: il fatto che vi abiti un parente in linea retta escluderà l’imposizione fiscale anche se non si tratta della prima casa; inoltre i separati, costretti a lasciare la propria abitazione all’ex coniuge per ordine del giudice (cosiddetta assegnazione della casa), saranno anch’essi esonerati dal pagamento delle imposte sulla casa ossia dall’Imu e dalla Tasi. Sono queste le due principali previsioni inserite come emendamenti alla Legge di Stabilità 2016, emendamenti che verranno discussi nei prossimi giorni dal Parlamento.   L’esenzione Imu-Tasi per i separati punta a colmare una lacuna della legge di stabilità che avrebbe contribuito ad impoverire i proprietari di immobili che, dopo la rottura del matrimonio, sono costretti a vivere in affitto spostando la residenza e lasciando la casa di famiglia all’altro coniuge. Ai sensi dell’attuale versione della legge di Stabilità, l’abitazione lasciata al coniuge sarebbe stata considerata come seconda casa e quindi avrebbe dovuto pagare sia Tasi che Imu. La proposta di modifica, ha spiegato la relatrice Zanoni, punta proprio a evitare questa stortura.   Lo stesso dicasi per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito dai genitori ai figli, o dai figli ai genitori. I proprietari saranno esentati dal pagamento di Imu e Tasi a condizione che risultino residenti negli immobili loro concessi dai familiari.   Assegno previdenziale Un altro interessante emendamento alla Legge di Stabilità di fine anno prevede la possibilità, per i lavoratori vicini all’età di pensionamento e che siano rimasti disoccupati, di accedere, in via sperimentale, sino alla maturazione del diritto alla pensione, all’assegno previdenziale anticipato. Le anticipazioni verranno restituite alla data del pensionamento effettivo fatta salva una quota, pari a un terzo dell’ammontare ricevuto, riconosciuta a titolo di sostegno al rimborso. Potranno accedere all’assegno previdenziale anticipato (Apa) coloro che matureranno entro il 31 dicembre 2017 i requisiti per conseguire, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Rendimenti Cometa Ottobre 2015

Segno positivo del fondo Cometa in tutti i comparti riguardante il mese di Ottobre 2015

venerdì 6 novembre 2015

Rinnovo CCNL......FIM-CISL Il sindacato che contratta


NASPI sospesa in attesa istruttoria



La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione, che sostituisce Aspi e mini Aspi, ed è operativa dal primo maggio 2015. Nonostante sia possibile richiederla dallo scorso maggio, i software e le procedure Inps per gestire le domande sono stati adeguati soltanto lo scorso luglio: pertanto, il ritardo nella maggior parte delle pratiche è notevole, e non di rado capita, quando si monitora lo stato della richiesta sul sito dell’Inps, di trovare la dicitura “domanda sospesa in attesa d’istruttoria”. Che cosa vuol dire?

Cosa significa Naspi sospesa in attesa d’istruttoria
La dicitura “domanda sospesa in attesa d’istruttoria” sta a significare, semplicemente, che la domanda non è stata ancora presa in carico dall’Istituto, e che non si trova, dunque, in lavorazione. Certo, sarebbe bastato utilizzare una dicitura meno criptica, come “domanda non ancora in lavorazione”. La sospensione, infatti, fa subito pensare che ci siano dei problemi ostativi al pagamento dell’indennità. Invece, si tratta soltanto dei ritardi biblici dell’Inps.

Come fare se la pratica resta sospesa in attesa d’istruttoria?
Nel caso in cui la domanda resti sospesa per parecchio tempo, oltre le due settimane, è bene sollecitare l’Inps chiamando il Contact Center al numero 803.164 (servizi Inps per il cittadino), oppure avvicinandosi alla propria sede Inps. Il Contact center, o gli impiegati allo sportello, provvederanno ad effettuare una segnalazione agli uffici che hanno in carico la pratica.

Blocco Naspi
Quando invece l’indennità di disoccupazione viene bloccata dopo qualche mese di percezione, il problema può consistere in una situazione che influisce sul diritto alla Naspi, come una nuova assunzione. In questo caso, la comunicazione di assunzione (effettuata dal datore di lavoro) arriva all’Inps in tempo reale, e consente all’Istituto di bloccare l’indennità.
Tuttavia, la Naspi va sospesa solo nei rapporti a termine inferiori ai 6 mesi, se il reddito imponibile annuo supera 8.145 Euro; in caso d’importo inferiore, anche per i contratti a tempo indeterminato, la Naspi non è sospesa, ma ridotta dell’80% della retribuzione. La Naspi si perde, invece, per nuovo contratto superiore ai 6 mesi, con retribuzione di oltre 8.145 Euro annui. Gli importi sono conoscibili dall’Inps perché indicati nel modello di assunzione: qualora, però, l’azienda non indichi alcun reddito annuo presunto, la Naspi è sospesa in automatico.
In questo caso, qualora la sospensione della Naspi non sia necessaria, per ottenere di nuovo gli assegni sarà necessario compilare il modello Naspi-Com SR161, indicando, nelle note, che non sono presenti eventi che comportino la decadenza, la sospensione o la riduzione dell’indennità.

Naspi Com
Il modulo Naspi Com, oltrechè per segnalare blocchi illegittimi della disoccupazione, serve anche per comunicare una nuova attività di lavoro autonomo (se il reddito presunto supera 4800 Euro annui si decade dall’indennità e dallo stato di disoccupazione) e per tutti i casi in cui il datore di lavoro non è tenuto a comunicare preventivamente l’ assunzione.
Il modulo può essere compilato e inoltrato direttamente dal sito dell’Inps, per chi dispone del Pin, nella sezione “Servizi al cittadino”, “Domande di prestazione a sostegno del reddito”, oppure tramite patronato.
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/103462_naspi-sospesa-in-attesa-distruttoria#sthash.UedNJvuY.dpuf

Assemblea Organizzativa Fim

ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA FIM, Roma 9 e 10 novembre
(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Avrà il titolo "Un Nuovo inizio. Un
forte sindacato industriale in un futuro già presente"
l'assemblea organizzativa della Fim-Cisl che si terrà a Roma il
9 e 10 novembre al teatro Ambra Jovinelli e vedrà la presenza di
500 delegati da tutta Italia. L'assemblea sarà luogo per
illustrare i risultati organizzativi della Fim di questi anni e
il lavoro di innovazione per i prossimi.
"L'industria nei paesi avanzati - spiega una nota - è alla
vigilia della quarta rivoluzione industriale, Industruy 4.0.
che, con introduzione di tecnologie sempre più evolute sta con
una velocità mai vista nel passato, ridefinendo modalità e
ruoli. Il sindacato in questo contesto se non sarà capace di
fare scelte radicali di trasformazione e autoriforma, rischia di
essere sempre più marginale nell'esercizio del proprio ruolo di
soggetto collettivo, fino a ridurre la propria azione a
testimonianza simbolica, priva di efficacia politica e sociale".
"Per la Fim Cisl, c'è bisogno quindi, di una forte azione di
autoriforma, non più rinviabile, che comincia nei luoghi di
lavoro e nel lavoro sindacale attraverso la capacità di saper
ritrovare l'efficacia organizzativa al passo con i tempi, capace
di rimettere insieme, in un azione comune, le persone e le loro
esigenze intorno a un soggetto collettivo qual è il
sindacato